2014-819TarToscana

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, il 16 maggio 2014, ha depositato la sentenza 819/2014, con cui ha deciso i ricorsi proposti dallo Yacht Club di Livorno contro il piano operativo triennale dell’Autorità portuale, per la parte in cui si prevedeva la riorganizzazione del Porto Mediceo e un diverso posizionamento degli approdi.

Erano molte le censure e la sentenza è molto articolata.

Per nulla facile da leggere.

Nella sostanza, i ricorsi sono stati dichiarati infondati perché il piano operativo triennale non ha una efficacia direttamente lesiva e non prevede l’assegnazione del porto turistico, ma unicamente la realizzazione di opere che sono funzionali alla riorganizzazione degli approdi.

Ma la sostanza non esaurisce mai il contenuto delle sentenze.

In questo caso, probabilmente, il vero nodo della sentenza è nella parte in cui affronta la questione della violazione delle regole in materia di evidenza pubblica.

Per lo Yacht Club, le regole in materia di evidenza pubblica sono state violate perché la STU non ha vinto una gara in cui era stato messo a bando anche la realizzazione del porto turistico [la gara aveva ad oggetto solo la realizzazione degli interventi relativi alla Porta a Mare e alla gara sono stati invitati esclusivamente i proprietari degli immobili oggetto di trasformazione].

Per il Giudice amministrativo, un tanto non rileva nel giudizio in cui sono impugnati gli atti che riguardano le opere che la stessa Autorità portuale realizzerà (e sta realizzando) per attrezzare il porto turistico.

Di conseguenza, la censura è inammissibile perché “fuori contesto”.

Il Giudice amministrativo si poteva fermare qui, ma non si ferma.

Prosegue il ragionamento con due passaggi che meritano di essere segnalati.

Dapprima, osserva che non è il piano operativo lo strumento con cui alla STU Porta a Mare è stata assegnata la concessione sul porto, ma che a tal fine rilevano la deliberazione di Consiglio comunale n. 68/2002, il verbale della conferenza di servizi del 7 maggio 2003, le deliberazioni di Giunta municipale 358 e 397/2003, che sono stati impugnati con altri ricorsi. Sotto questo aspetto, la censura dovrà essere esaminata in un’altra sentenza ed è qui “fuori contesto”.

Ma, poi, precisa che, ad oggi, l’Autorità portuale non ha ancora rilasciato nessuna concessione per il porto turistico e che la stessa Autorità portuale lo ha riconosciuto con un provvedimento in cui dà esplicitamente atto delle problematiche relative alla mancanza di una gara a “doppio oggetto” (per l’acquisto di una partecipazione e per lo svolgimento di prestazioni collegate alla partecipazione acquistata), provvedimento che lo Yacht Club, ma anche gli altri circoli del Mediceo, ha tempestivamente impugnato.

C’era bisogno di precisarlo?

No, perché bastava dire che la censura sulla violazione delle regole in materia di gare era “fuori contesto”.

Perché, allora, lo si è precisato?

E’ difficile rispondere, ma è un’affermazione in cui sembra di poter leggere un monito all’Autorità portuale, che dovrà porre particolare attenzione a rilasciare la concessione alla STU, senza una gara e nella consapevolezza della mancanza della gara stessa: la mancanza della gara per il rilascio della concessione demaniale, infatti, rileva nel momento in cui la concessione demaniale viene rilasciata e tale censura parrebbe di leggere sembra cogliere nel segno perché è la stessa Autorità portuale che ne riconosce la ragionevolezza.

Non è la parola fine sul porto turistico e non si poteva sperarlo.

Ma non è nemmeno la parola fine sul contenzioso messo in piedi per fermare un’operazione della cui trasparenza si può dubitare e, dal punto di vista di queste pagine, è una sentenza che potrebbe permettere di aprire degli spazi di discussione e confronto, se si vuole riconoscere che il Porto Mediceo può continuare a ricevere tutti.

Come ha sempre fatto e come si è scritto oramai anche troppe volte.